Si prega di notare che le informazioni di carattere generale riportate in questa sezione non sono esaustive e potrebbero essere aggiornate e/o ampliate nel tempo. La legge prevede infatti un periodo transitorio di due anni per l’applicazione al fine di consentire agli intermediari finanziari e agli organismi di vigilanza di sviluppare e adeguare le procedure e le prassi interne.

Legge sui servizi finanziari(LSerFi)


Scopo della legge e termini

La Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) ha lo scopo di:

  • rafforzare la protezione degli investitori,
  • definire le norme di comportamento concernenti l’offerta di strumenti finanziari e la fornitura di servizi finanziari,
  • creare condizioni di concorrenza uniformi tra i fornitori di servizi finanziari.

Tutti i fornitori di servizi finanziari (sottoposti o meno a una vigilanza prudenziale) devono applicare la LSerFi a partire dal 1° gennaio 2020 con termini transitori di applicazione al massimo di due anni per alcune disposizioni.


Campo d’applicazione

La LSerFi si applica in Svizzera a tutti i fornitori di servizi finanziari che svolgono l’attività a titolo professionale, tra cui le banche, come pure agli emittenti e ai fornitori di strumenti finanziari.

Per servizi finanziari s’intende segnatamente:

  • l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari,
  • l’accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,
  • la gestione patrimoniale,
  • la consulenza in investimenti,
  • la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari

Classificazione dei clienti

La LSerFi prevede l’obbligo di classificare i clienti in una delle tre categorie seguenti:

I «clienti privati»

Sono considerati clienti privati coloro che non sono clienti professionali né istituzionali (cfr. le definizioni seguenti).

I clienti privati beneficiano della protezione più estesa, il che implica in particolare maggiori esigenze in materia di informazione da parte del fornitore di servizi finanziari, ma anche un accesso limitato ad alcuni servizi e strumenti finanziari.

I «clienti professionali»

I clienti professionali sono ritenuti in grado di prendere decisioni d’investimento con cognizione di causa, valutarne i rischi e la portata grazie alle loro conoscenze e all’esperienza e assumersene finanziariamente i rischi e le conseguenze.

Per i clienti professionali la legge prevede una protezione limitata.

Tra i clienti professionali si annoverano, in particolare, le grandi imprese e le imprese dotate di una tesoreria professionale.

I «clienti istituzionali»

I clienti istituzionali sono ritenuti in possesso di conoscenze e di un'esperienza paragonabili a quelle dei fornitori di servizi finanziari.

Le norme di comportamento definite dalla LSerFi non si applicano alle operazioni con clienti istituzionali.

Tra i clienti istituzionali si annoverano in particolare le banche, le imprese di assicurazione e gli altri intermediari finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale in Svizzera o all’estero.


Conseguenze della classificazione dei clienti

Livelli di protezione degli investitori e accesso a strumenti/servizi finanziari

Clicchi qui per ottenere maggiori informazioni relativamente agli effetti della classificazione dei clienti, attuata da UBP, sul livello di protezione degli investitori e sull’accesso a strumenti/servizi finanziari. 

Status di investitore qualificato

  • La nuova legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) definisce lo status di investitore qualificato principalmente rispetto alla classificazione dei clienti determinata dalla LSerFi.
  • I clienti professionali e i clienti istituzionali sono considerati investitori qualificati.
  • I clienti privati non sono considerati investitori qualificati, quindi non hanno accesso agli investimenti collettivi di capitale (fondi d’investimento) riservati agli investitori qualificati né possono investire in investimenti collettivi di capitale (fondi d’investimento) non autorizzati in Svizzera. Occorre tuttavia notare che la firma di un mandato di gestione o di un mandato di consulenza a favore della Banca conferisce automaticamente la qualità di investitore qualificato (salvo espressa rinuncia allo status di investitore qualificato). Anche i clienti privati possono chiedere per iscritto di cambiare la classificazione per diventare clienti professionali, purché soddisfino le condizioni richieste come descritto al punto seguente.

Cambiamento di classificazione

La LSerFi prevede la possibilità di cambiare classificazione su richiesta scritta a un fornitore di servizi finanziari e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite.

Passaggio a una categoria che offre una protezione più limitata (opting-out)

Un cliente privato facoltoso o una struttura d’investimento privata creata per tali clienti e non dotata di una tesoreria professionale può chiedere di essere considerato un cliente professionale. Questa richiesta è ammissibile nei seguenti casi:

  • la persona o la struttura
    a) dispone di un patrimonio di almeno CHF 500’000 e
    b) possiede le conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti grazie alla formazione personale e all’esperienza professionale o a un’esperienza comparabile nel settore finanziario

oppure

  • la persona o la struttura dispone di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi.

Gli importi suindicati sono calcolati escludendo attivi tra cui i beni immobiliari, i crediti verso organismi di sicurezza sociale o gli averi della previdenza professionale.

  • Un investimento collettivo di capitale svizzero o straniero (o la sua società di gestione), non soggetto(a) a una vigilanza prudenziale, può chiedere di essere considerato(a) un cliente istituzionale.
  • Non appena dispongono di una tesoreria professionale, le imprese, gli istituti di previdenza e gli altri istituti dediti alla previdenza professionale possono chiedere di essere considerati clienti istituzionali.

Passaggio a una categoria che offre una protezione più estesa (opting-in)

  • Un cliente professionale può chiedere di essere considerato un cliente privato.
  • Un cliente istituzionale può chiedere di essere considerato un cliente professionale.

Norme di comportamento

Tra le norme di comportamento si annoverano:

l’obbligo di informazione

L’obbligo di informazione riguarda da un lato i dati concreti relativi al fornitore di servizi finanziari e, dall’altro, le informazioni sui servizi finanziari che può fornire.

Il fornitore di servizi finanziari deve informare il cliente in merito a

  • il proprio nome e indirizzo,
  • il proprio campo d’attività e status di vigilanza,
  • la possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione,
  • i rischi generali connessi con gli strumenti finanziari.

Inoltre, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente in merito a

  • il servizio finanziario oggetto di una raccomandazione personalizzata e i rischi e costi che vi sono connessi,
  • i vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto,
  • l’offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari.

Ai clienti privati viene messo a disposizione un Foglio informativo di base (FIB) per ogni raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari contemplati dalla legge. Il FIB contiene informazioni sulle caratteristiche, i rischi e i costi dello strumento finanziario offerto, il che agevola il confronto tra i diversi strumenti finanziari.

La verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza

  • Il fornitore di servizi finanziari che offre servizi di gestione patrimoniale deve eseguire una verifica dell’adeguatezza basandosi segnatamente sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi d’investimento del cliente.
  • Ciò vale altresì quando il servizio consiste di una consulenza in investimenti che tiene conto dell’insieme del portafoglio del cliente.
  • Se la consulenza in investimenti si limita a consigli specifici su operazioni isolate senza tenere conto dell’insieme del portafoglio del cliente, il fornitore di servizi finanziari è tenuto a verificare soltanto l’appropriatezza degli strumenti finanziari offerti in rapporto con le conoscenze e l’esperienza del cliente.
  • Se non ha ricevuto sufficienti informazioni dal suo cliente per poter valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza dei servizi offerti, il fornitore di servizi finanziari deve segnalarlo al cliente.
  • Se i servizi offerti dal fornitore di servizi finanziari consistono esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati, la LSerFi non richiede alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza. Tuttavia, il fornitore deve informare il suo cliente della mancata verifica in merito all’appropriatezza o all’adeguatezza dell’operazione.

L’obbligo di documentazione e di rendiconto

Un fornitore di servizi finanziari è tenuto a documentare i servizi finanziari convenuti con il cliente e le informazioni raccolte su quest’ultimo.

In caso di consulenza in investimenti, documenta altresì le esigenze del cliente e i motivi di ogni raccomandazione.

La trasparenza e la diligenza riguardo ai mandati dei clienti

Nell'esecuzione dei mandati del cliente, il fornitore di servizi finanziari si assicura che sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo.

Attenzione: le norme di comportamento non si applicano ai clienti istituzionali.

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